(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 103 del 4 agosto 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione Calabria disciplina la materia trasferita alle Regioni dai DD.PP.RR. n. 11/72 e n. 616/77 per quanto concerne i Servizi di Sviluppo Agricolo, recependo il Regolamento CEE n. 270/79 per lo Sviluppo della Divulgazione Agricola e il Regolamento CEE n. 1760/87 di modifica, in armonia con i principi fissati dalla L.R. n. 28/78 di regionalizzazione dell'Ente di Sviluppo. 2. I Servizi di Sviluppo Agricolo sono diretti a favorire l'esplicarsi delle potenzialita' delle imprese agricole nel rispetto dell'ambiente naturale, la crescita e la formazione di nuove professionalita', il miglioramento della qualita' della vita, la difesa ambientale, mediante l'acquisizione e la divulgazione delle conoscenze in campo scientifico, tecnico, economico e socio- economico.