(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
          della regione Calabria n. 103 del 4 agosto 1992)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. La Regione  Calabria  disciplina  la  materia  trasferita  alle
Regioni  dai  DD.PP.RR.  n.  11/72  e n. 616/77 per quanto concerne i
Servizi di Sviluppo Agricolo, recependo il Regolamento CEE n.  270/79
per  lo  Sviluppo della Divulgazione Agricola e il Regolamento CEE n.
1760/87 di modifica, in armonia con i principi fissati dalla L.R.  n.
28/78 di regionalizzazione dell'Ente di Sviluppo.
   2.  I  Servizi  di  Sviluppo  Agricolo  sono  diretti  a  favorire
l'esplicarsi delle potenzialita' delle imprese agricole nel  rispetto
dell'ambiente   naturale,  la  crescita  e  la  formazione  di  nuove
professionalita', il miglioramento  della  qualita'  della  vita,  la
difesa  ambientale,  mediante  l'acquisizione e la divulgazione delle
conoscenze  in  campo  scientifico,  tecnico,  economico   e   socio-
economico.